Art. 3. Zona di frontiera Per esercitare determinate modalita' di cooperazione espressamente definite dal presente Accordo, la zona di frontiera e' costituita: per la Repubblica italiana: dai territori delle Province di Aosta, di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio e di Bolzano; per la Confederazione Svizzera: dai territori dei Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.