(Accordo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Zona di frontiera 
 
    Per   esercitare   determinate    modalita'    di    cooperazione
espressamente definite dal presente Accordo, la zona di frontiera  e'
costituita: 
      per la Repubblica italiana: dai  territori  delle  Province  di
Aosta, di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio  e  di
Bolzano; 
      per la Confederazione Svizzera: dai territori dei  Cantoni  del
Vallese, del Ticino e dei Grigioni.