Art. 32. Uniformi, armi di servizio e mezzi di comunicazione 1. Gli agenti di una Parte che operano sul territorio dell'altra Parte conformemente al presente Accordo, sono autorizzati a portare l'uniforme e a portare con se' le loro armi di servizio, altri mezzi di coercizione e apparati di comunicazione, a meno che l'altra Parte comunichi loro nel caso concreto che non concede l'autorizzazione pertinente o che la concede unicamente a determinate condizioni. 2. L'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento e' consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo la normativa nazionale del Paese ospitante. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorita' competenti definiranno le modalita' applicative della cooperazione prevista nei due commi precedenti attraverso la stesura di uno specifico accordo di esecuzione ai sensi dell'art. 38.