(Accordo-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
 
         Uniformi, armi di servizio e mezzi di comunicazione 
 
    1. Gli agenti di una Parte che operano sul territorio  dell'altra
Parte conformemente al presente Accordo, sono autorizzati  a  portare
l'uniforme e a portare con se' le loro armi di servizio, altri  mezzi
di coercizione e apparati di comunicazione, a meno che l'altra  Parte
comunichi loro nel caso concreto  che  non  concede  l'autorizzazione
pertinente o che la concede unicamente a determinate condizioni. 
    2. L'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento  e'
consentito  unicamente  in  caso  di  legittima  difesa  secondo   la
normativa nazionale del Paese ospitante. 
    3. Dopo l'entrata in vigore del presente  Accordo,  le  Autorita'
competenti definiranno le modalita'  applicative  della  cooperazione
prevista nei due  commi  precedenti  attraverso  la  stesura  di  uno
specifico accordo di esecuzione ai sensi dell'art. 38.