Art. 33. Impiego di mezzi terrestri, navali e aerei 1. Se durante la cooperazione conformemente al presente Accordo gli agenti utilizzano mezzi terrestri e navali sul territorio dell'altra Parte, essi sono sottoposti, in materia di circolazione e navigazione, alle stesse norme applicabili agli agenti della Parte sul cui territorio i mezzi sono utilizzati, compreso l'uso di dispositivi sonori e luminosi. In conformita' con la normativa nazionale, a condizione di reciprocita', il transito di mezzi di servizio potra' essere esentato dai costi di utilizzo delle autostrade. Le Autorita' competenti delle Parti si informano in merito alle rispettive normative in vigore. 2. Nell'ambito delle operazioni previste dal presente Accordo, nel rispetto delle relative normative nazionali e secondo le procedure di autorizzazione previste, le Parti possono definire attraverso successivi accordi le modalita' di impiego di mezzi aerei. Durante tali interventi vanno rispettate le prescrizioni che regolano il traffico aereo.