(Accordo-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
 
             Impiego di mezzi terrestri, navali e aerei 
 
    1. Se durante la cooperazione conformemente al  presente  Accordo
gli  agenti  utilizzano  mezzi  terrestri  e  navali  sul  territorio
dell'altra Parte, essi sono sottoposti, in materia di circolazione  e
navigazione, alle stesse norme applicabili agli  agenti  della  Parte
sul cui  territorio  i  mezzi  sono  utilizzati,  compreso  l'uso  di
dispositivi sonori  e  luminosi.  In  conformita'  con  la  normativa
nazionale, a condizione di reciprocita',  il  transito  di  mezzi  di
servizio  potra'  essere  esentato  dai  costi  di   utilizzo   delle
autostrade. Le Autorita'  competenti  delle  Parti  si  informano  in
merito alle rispettive normative in vigore. 
    2. Nell'ambito delle operazioni previste  dal  presente  Accordo,
nel  rispetto  delle  relative  normative  nazionali  e  secondo   le
procedure di  autorizzazione  previste,  le  Parti  possono  definire
attraverso successivi accordi le modalita' di impiego di mezzi aerei.
Durante tali interventi vanno rispettate le prescrizioni che regolano
il traffico aereo.