(Accordo-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
 
                      Applicazione dell'Accordo 
 
    1. Ai fini dell'attuazione del  presente  Accordo,  le  Autorita'
competenti, nel rispetto delle loro attribuzioni, possono  concludere
accordi di esecuzione  per  definire  gli  aspetti  amministrativi  e
tecnici. 
    2. Le Autorita' competenti, con successive comunicazioni, possono
designare punti di  contatto  ai  fini  dell'attuazione  pratica  del
presente Accordo.