Art. 38. Applicazione dell'Accordo 1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Autorita' competenti, nel rispetto delle loro attribuzioni, possono concludere accordi di esecuzione per definire gli aspetti amministrativi e tecnici. 2. Le Autorita' competenti, con successive comunicazioni, possono designare punti di contatto ai fini dell'attuazione pratica del presente Accordo.