(Accordo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente Accordo si intendono per: 
      «centro  comune»,  il  centro  di  cooperazione  di  polizia  e
doganale istituito sulla base del Protocollo del  17  settembre  2002
tra la Confederazione Svizzera e  la  Repubblica  italiana,  relativo
all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale; 
      «agenti»,  le   persone   appartenenti   alle   amministrazioni
territorialmente competenti delle due Parti, o impiegate  nel  centro
comune, o destinate alle unita' miste operanti alla frontiera comune; 
      «sorveglianza»,  l'applicazione  di   tutte   le   disposizioni
normative  delle  Parti,  riguardanti  la  salvaguardia   dell'ordine
pubblico e della sicurezza pubblica e  in  particolare  la  lotta  ai
traffici illeciti e all'immigrazione illegale.