Art. 4. Definizioni Ai fini del presente Accordo si intendono per: «centro comune», il centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana, relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale; «agenti», le persone appartenenti alle amministrazioni territorialmente competenti delle due Parti, o impiegate nel centro comune, o destinate alle unita' miste operanti alla frontiera comune; «sorveglianza», l'applicazione di tutte le disposizioni normative delle Parti, riguardanti la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e in particolare la lotta ai traffici illeciti e all'immigrazione illegale.