(Accordo-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
 
                 Comitato Misto, riunioni di esperti 
                  e risoluzione delle controversie 
 
    1. Al fine di valutare periodicamente l'efficacia delle forme  di
cooperazione sancite dal presente Accordo e  presentare  proposte  di
sviluppo della cooperazione, e' costituito un Comitato Misto  formato
dai rappresentanti delle Autorita' competenti. 
    2. Il Comitato Misto si riunira' di regola  una  volta  all'anno,
alternativamente in Italia e in Svizzera. 
    3. Per la partecipazione alle riunioni, il Comitato Misto  potra'
avvalersi della presenza di esperti o dei responsabili  degli  agenti
delle due Parti, in funzione delle necessita' operative contingenti. 
    4. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla  Parte  ricevente,
mentre le spese di viaggio e di alloggio dei delegati sono  sostenuti
dalla Parte inviante. 
    5.   Le   controversie   che   dovessero   sorgere   in    merito
all'interpretazione o all'attuazione del  presente  Accordo,  saranno
risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti.