(Accordo-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
 
                    Entrata in vigore e denuncia 
 
    1. Il presente Accordo  e'  concluso  a  tempo  indeterminato  ed
entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese  successivo  alla
data di ricezione della seconda delle due notifiche, con cui le Parti
si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive  procedure
interne necessarie per la sua entrata in vigore. 
    2. Il presente Accordo potra' essere denunciato per iscritto  per
via diplomatica  da  ciascuna  Parte  in  qualsiasi  momento  con  un
preavviso di sei mesi. 
    3. Il presente Accordo sostituisce, dal giorno della sua  entrata
in vigore, l'Accordo del 10  settembre  1998  tra  la  Confederazione
Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione  tra  le
autorita' di polizia e doganali. 
    4. La registrazione del presente Accordo presso  il  Segretariato
Generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'art.  102  dello  Statuto
delle Nazioni Unite, e' disposta a seguito dell'entrata in  vigore  e
sara' effettuata dalla Parte nel cui territorio  l'Accordo  e'  stato
sottoscritto. 
    In  fede  di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
    Fatto a Roma il 14  ottobre  2013  in  due  originali  in  lingua
italiana. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico