Art. 43. Entrata in vigore e denuncia 1. Il presente Accordo e' concluso a tempo indeterminato ed entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche, con cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo potra' essere denunciato per iscritto per via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. 3. Il presente Accordo sostituisce, dal giorno della sua entrata in vigore, l'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorita' di polizia e doganali. 4. La registrazione del presente Accordo presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, e' disposta a seguito dell'entrata in vigore e sara' effettuata dalla Parte nel cui territorio l'Accordo e' stato sottoscritto. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 14 ottobre 2013 in due originali in lingua italiana. Parte di provvedimento in formato grafico