(Accordo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
                      Ambito della cooperazione 
 
    1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze, in  linea  con  le
rispettive legislazioni nazionali e con gli  obblighi  internazionali
assunti da entrambe, cooperano ai  fini  della  prevenzione  e  della
repressione della criminalita' nelle sue varie  manifestazioni  e  in
particolare per contrastare: 
      a. la criminalita' organizzata transnazionale; 
      b. i reati contro la vita e l'integrita' fisica; 
      c. i reati contro il patrimonio; 
      d.  la  produzione  illecita  e   il   traffico   di   sostanze
stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; 
      e. la tratta di persone e il traffico di migranti; 
      f. i reati contro il patrimonio storico e culturale; 
      g.  i  reati  economici  e  finanziari,  anche  al  fine  della
localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; 
      h. la criminalita' informatica, con particolare  riguardo  agli
attacchi alle infrastrutture critiche. 
    2. Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione  e  repressione
di atti terroristici in conformita'  alla  normativa  in  vigore  nei
propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese  le  pertinenti
Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio  di  Sicurezza
delle Nazioni Unite.