(Accordo-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
                       Assistenza su richiesta 
 
    1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo  avra'  luogo
sulla  base  di  richieste  di  assistenza  da  parte  dell'Autorita'
competente interessata. 
    2. Le richieste di assistenza sono presentate  per  iscritto.  In
caso di urgenza le richieste possono essere comunicate oralmente,  ma
devono essere confermate per iscritto entro quarantotto ore. 
    3. Le richieste di assistenza contengono: 
        a. l'indicazione dell'Autorita' richiedente e  dell'Autorita'
richiesta; 
        b. informazioni dettagliate sul caso; 
        d. lo scopo ed i motivi della richiesta; 
        d. una descrizione dell'assistenza richiesta; 
        e.  qualsiasi  altra  informazione  che   possa   contribuire
all'effettiva esecuzione della richiesta.