Art. 7. Assistenza su richiesta 1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base di richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata. 2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di urgenza le richieste possono essere comunicate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro quarantotto ore. 3. Le richieste di assistenza contengono: a. l'indicazione dell'Autorita' richiedente e dell'Autorita' richiesta; b. informazioni dettagliate sul caso; d. lo scopo ed i motivi della richiesta; d. una descrizione dell'assistenza richiesta; e. qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.