Art. 9. Esecuzione delle richieste 1. L'Autorita' competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste comunicandone gli esiti all'Autorita' competente richiedente. 2. L'Autorita' competente richiedente sara' immediatamente informata di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole. 3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorita' richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorita' competente richiedente. 4. L'Autorita' competente richiesta puo' chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.