(Accordo-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
 
                     Esecuzione delle richieste 
 
    1. L'Autorita' competente richiesta adotta tutte le misure atte a
garantire  la  sollecita  e  completa  esecuzione   delle   richieste
comunicandone gli esiti all'Autorita' competente richiedente. 
    2.  L'Autorita'  competente  richiedente   sara'   immediatamente
informata di qualsiasi circostanza che impedisce  l'esecuzione  della
richiesta o ne causa un ritardo considerevole. 
    3. Se l'esecuzione della  richiesta  non  rientra  tra  i  poteri
dell'Autorita' richiesta, quest'ultima  provvede  a  darne  immediata
notifica all'Autorita' competente richiedente. 
    4.  L'Autorita'  competente  richiesta  puo'  chiedere  tutte  le
informazioni che ritiene necessarie alla  adeguata  esecuzione  della
richiesta.