Art. 9 
 
Autorita' previste  dalla  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sul
  riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
  reato e sul finanziamento del terrorismo,  nonche'  dal  Protocollo
  addizionale  alla  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa   per   la
  prevenzione del terrorismo 
 
  1. Per Autorita' di intelligence finanziaria ai sensi dell'articolo
12 della Convenzione di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  d),
della presente legge si intende l'Unita' di informazione  finanziaria
istituita dall'articolo 6 del decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231, e successive modificazioni. 
  2.  Per  Autorita'  centrale  ai  sensi  dell'articolo   33   della
Convenzione di cui al comma 1 si intende il Ministero dell'economia e
delle finanze. 
  3. Il punto di contatto responsabile  della  trasmissione  e  della
ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del  Protocollo
di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  e),  e'  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attivita'  di
cui al presente comma  deve  essere  svolta  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo 21 novembre  2007,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione): 
              «Art. 6 (Unita'  di  informazione  finanziaria).  -  1.
          Presso  la  Banca  d'Italia  e'   istituita   l'Unita'   di
          informazione finanziaria per l'Italia (UIF). 
              2.  La  UIF  esercita  le  proprie  funzioni  in  piena
          autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la
          Banca d'Italia disciplina con regolamento  l'organizzazione
          e il funzionamento della UIF, ivi compresa la  riservatezza
          delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce
          alla UIF mezzi finanziari e risorse  idonei  ad  assicurare
          l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. 
              3.  Il  Direttore  della  UIF,  al  quale  compete   in
          autonomia la responsabilita' della  gestione,  e'  nominato
          con provvedimento del Direttorio della Banca  d'Italia,  su
          proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra
          persone  dotate  di  adeguati  requisiti  di  onorabilita',
          professionalita' e conoscenza del sistema  finanziario.  Il
          mandato ha la durata di cinque anni ed e'  rinnovabile  una
          sola volta. 
              4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla
          legge e dagli obblighi internazionali,  presso  la  UIF  e'
          costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte  il
          Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di
          onorabilita' e professionalita'. I membri del Comitato sono
          nominati, nel rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di
          genere, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Governatore  della  Banca  d'Italia,  e
          restano in carica tre anni, rinnovabili per altri  tre.  La
          partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, ne'  a
          rimborso spese. Il  Comitato  e'  convocato  dal  Direttore
          della UIF con  cadenza  almeno  semestrale.  Esso  cura  la
          redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte
          integrante della documentazione trasmessa al Parlamento  ai
          sensi del comma 5. 
              5. Entro il 30 maggio di ogni anno il  Direttore  della
          UIF trasmette al Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          per  il  successivo  inoltro  al  Parlamento,  un  rapporto
          sull'attivita' svolta, unitamente  a  una  relazione  della
          Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse
          attribuite alla UIF. 
              6. La UIF svolge le seguenti attivita': 
                a)  analizza  i  flussi   finanziari   al   fine   di
          individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o
          di finanziamento del terrorismo; 
                b) riceve le segnalazioni di operazioni  sospette  di
          cui all'art. 41 e ne effettua l'analisi finanziaria; 
                c)  acquisisce   ulteriori   dati   e   informazioni,
          finalizzati  allo  svolgimento   delle   proprie   funzioni
          istituzionali, presso i soggetti tenuti  alle  segnalazioni
          di operazioni sospette di cui all'art. 41; 
                d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di  cui
          all'art. 40; 
                e) si avvale dei  dati  contenuti  nell'anagrafe  dei
          conti e dei depositi di cui all'art.  20,  comma  4,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe  tributaria
          di cui all'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248; 
                e-bis)  in  materia  di  segnalazione  di  operazioni
          sospette, emana istruzioni da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  sui   dati   e   le
          informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
          di cui all'art. 41. 
              7. La  UIF,  avvalendosi  delle  informazioni  raccolte
          nello svolgimento delle proprie attivita': 
                a)  svolge  analisi  e  studi  su  singole  anomalie,
          riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento  del
          terrorismo, su specifici settori dell'economia  ritenuti  a
          rischio, su  categorie  di  strumenti  di  pagamento  e  su
          specifiche realta' economiche territoriali; 
                b)   elabora   e   diffonde    modelli    e    schemi
          rappresentativi  di   comportamenti   anomali   sul   piano
          economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di
          riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 
                c) puo' sospendere, anche  su  richiesta  del  Nucleo
          speciale di polizia valutaria  della  Guardia  di  finanza,
          della DIA e dell'autorita' giudiziaria, per un  massimo  di
          cinque giorni lavorativi, sempre che cio'  non  pregiudichi
          il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio
          o  di  finanziamento  del  terrorismo,  dandone   immediata
          notizia a tali organi. 
              7-bis. Alla UIF  e  al  personale  addetto  si  applica
          l'art. 24, comma 6-bis, della legge 28  dicembre  2005,  n.
          262.».