Art. 11 
 
 
     Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, dopo le parole: «in via telematica»  sono  inserite  le
seguenti: «e in formato elaborabile». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 48 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  48.   Ricorso   al   mercato   delle   pubbliche
          amministrazioni 
              1.  Nei   contratti   stipulati   per   operazioni   di
          finanziamento    che    costituiscono    quale     debitore
          un'amministrazione pubblica e' inserita  apposita  clausola
          che  prevede,  a  carico   degli   istituti   finanziatori,
          l'obbligo di comunicare in  via  telematica  e  in  formato
          elaborabile,  entro  trenta  giorni   dalla   stipula,   al
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  all'ISTAT  e  alla   Banca   d'Italia,   l'avvenuto
          perfezionamento  dell'operazione  di   finanziamento,   con
          indicazione della data e dell'ammontare della  stessa,  del
          relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento
          distintamente per quota capitale  e  quota  interessi,  ove
          disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione  le
          operazioni  di  cui  all'art.  3  del  testo  unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          debito pubblico, di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  dicembre  2003,  n.   398,   e   successive
          modificazioni. 
              2. In caso di  mancata  o  tardiva  trasmissione  della
          comunicazione di cui al comma  1,  e'  applicata  a  carico
          dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari
          allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione, fino a  un
          massimo di 50.000 euro.".