Art. 12 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di entrata in vigore di norme 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «1, commi 1, 3 e 4,» sono soppresse; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali disposizioni, nell'anno 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 (Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), come modificato dalla presente legge: "Art. 9. Sperimentazione ed entrata in vigore 1. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, introdotte dagli articoli 2, 5, 6 e 7 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017. 1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'art. 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali disposizioni, nell'anno 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio. 2. Le disposizioni dell'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'art. 3 del presente decreto, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2018, salvo il comma 3 del medesimo art. 34, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 3. Fino alla decorrenza dei termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'art. 3 del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia, a partire dal 1° ottobre 2016, una sperimentazione della durata massima di 12 mesi. I termini e le modalita' di attuazione della sperimentazione, nonche' le tipologie di spesa interessate, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".