Art. 7 Modifica all'articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di principi contabili 1. All'articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «che costituisce parte integrante della presente legge».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: "Art. 38-bis. Sistema di contabilita' integrata finanziaria economico-patrimoniale 1. Al fine di perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilita' economico patrimoniale in affiancamento alla contabilita' finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. 2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilita' integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure. 3. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge, definiti in conformita' con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonche' a seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all'esercizio della delega di cui all'art. 42. 4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies.".