Art. 2 
 
 
   Modifiche all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 
 
  1. All'articolo 10 della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le  operazioni  di  indebitamento  di  cui  al  comma  2  e  le
operazioni  di  investimento  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei
risultati  di  amministrazione   degli   esercizi   precedenti   sono
effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale
che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di
cui all'articolo 9, comma 1, del complesso  degli  enti  territoriali
della regione interessata, compresa la medesima regione»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le  operazioni  di  indebitamento  di  cui  al  comma  2  e  le
operazioni  di  investimento  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei
risultati  di  amministrazione   degli   esercizi   precedenti,   non
soddisfatte dalle intese di cui al comma  3,  sono  effettuate  sulla
base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del
saldo di cui all'articolo  9,  comma  1,  del  complesso  degli  enti
territoriali»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  sono  disciplinati
criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi  incluse
le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di
inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso  alle  Camere
per  l'espressione  del   parere   delle   commissioni   parlamentari
competenti per i profili di  carattere  finanziario.  I  pareri  sono
espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della  citata  legge
          n. 243 del 2012, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10  (Ricorso  all'indebitamento  da  parte  delle
          regioni  e  degli   enti   locali).   -   1.   Il   ricorso
          all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle
          province,  delle  citta'  metropolitane  e  delle  province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   e'   consentito
          esclusivamente per finanziare spese di investimento con  le
          modalita' e nei limiti previsti  dal  presente  articolo  e
          dalla legge dello Stato. 
              2.  In  attuazione  del  comma  1,  le  operazioni   di
          indebitamento   sono   effettuate   solo    contestualmente
          all'adozione  di  piani  di  ammortamento  di  durata   non
          superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
          evidenziate  l'incidenza  delle  obbligazioni  assunte  sui
          singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita'  di
          copertura degli oneri corrispondenti. 
              3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti sono effettuate sulla base  di  apposite  intese
          concluse in ambito regionale che garantiscano,  per  l'anno
          di riferimento, il rispetto del saldo di  cui  all'art.  9,
          comma  1,  del  complesso  degli  enti  territoriali  della
          regione interessata, compresa la medesima regione. 
              4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
          sono  effettuate  sulla  base  dei  patti  di  solidarieta'
          nazionali.  Resta  fermo  il  rispetto  del  saldo  di  cui
          all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata,
          sono disciplinati criteri e  modalita'  di  attuazione  del
          presente articolo, ivi incluse le modalita'  attuative  del
          potere sostitutivo  dello  Stato,  in  caso  di  inerzia  o
          ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano. Lo schema  del  decreto  e'  trasmesso
          alle Camere per l'espressione del parere delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i   profili   di   carattere
          finanziario. I pareri sono espressi entro  quindici  giorni
          dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'  essere
          comunque adottato.».