Art. 3 Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 1. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»; b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 243 del 2012, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, e dall'art. 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. 2. (Abrogato). 3. (Abrogato).».