Art. 3 
 
 
   Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 
 
  1. All'articolo 11 della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9,  comma  5,  e
dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in  ragione  dell'andamento  del
ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali,  concorre  al
finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  delle
funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e  sociali,  secondo
modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto  dei  principi
stabiliti dalla presente legge»; 
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della  citata  legge
          n. 243 del 2012, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Concorso dello  Stato  al  finanziamento  dei
          livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi
          avverse del ciclo o al verificarsi di eventi  eccezionali).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, e
          dall'art. 12, comma 1, lo Stato, in ragione  dell'andamento
          del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali,
          concorre al  finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  e  delle  funzioni  fondamentali  inerenti  ai
          diritti civili e sociali, secondo  modalita'  definite  con
          leggi dello Stato,  nel  rispetto  dei  principi  stabiliti
          dalla presente legge. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato).».