Art. 4 
 
 
                      Modifiche all'articolo 12 
                della legge 24 dicembre 2012, n. 243 
 
  1. All'articolo 12 della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare  la
sostenibilita'  del  debito  del  complesso   delle   amministrazioni
pubbliche, secondo modalita' definite  con  legge  dello  Stato,  nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,  comma  5,  gli
enti di cui  al  comma  1,  tenuto  conto  dell'andamento  del  ciclo
economico, concorrono alla riduzione del debito del  complesso  delle
amministrazioni  pubbliche  attraverso  versamenti   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato  secondo  modalita'  definite  con
legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge»; 
    c) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 della  citata  legge
          n. 243 del 2012, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 (Concorso delle regioni e  degli  enti  locali
          alla sostenibilita' del debito pubblico). - 1. Le  regioni,
          i  comuni,  le  province,  le  citta'  metropolitane  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  concorrono  ad
          assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle
          amministrazioni pubbliche, secondo modalita'  definite  con
          legge dello Stato,  nel  rispetto  dei  principi  stabiliti
          dalla presente legge. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5,
          gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del
          ciclo economico, concorrono alla riduzione del  debito  del
          complesso  delle   amministrazioni   pubbliche   attraverso
          versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato
          secondo modalita'  definite  con  legge  dello  Stato,  nel
          rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. 
              3. (Abrogato).».