Art. 4 Modifiche all'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 1. All'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»; c) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge n. 243 del 2012, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico). - 1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. 3. (Abrogato).».