Art. 5 
 
 
                      Modifica all'articolo 18 
                della legge 24 dicembre 2012, n. 243 
 
  1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge  24  dicembre  2012,  n.
243, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso
ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, l'Ufficio e' equiparato agli enti ed uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Selva di Val Gardena, addi' 12 agosto 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo del comma 7  dell'art.  18  della
          citata  legge  n.  243  del  2012,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 18 (Funzioni dell'Ufficio). - 1. L'Ufficio, anche
          attraverso  l'elaborazione  di  proprie   stime,   effettua
          analisi, verifiche e valutazioni in merito a: 
              a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica; 
              b)   l'impatto   macroeconomico    dei    provvedimenti
          legislativi di maggiore rilievo; 
              c)  gli  andamenti  di  finanza  pubblica,  anche   per
          sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio; 
              d) la sostenibilita' della finanza pubblica  nel  lungo
          periodo; 
              e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo
          di  cui  all'art.  8  e  gli  scostamenti  dagli  obiettivi
          derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali  di  cui
          all'art. 6; 
              f)  ulteriori  temi  di  economia  e  finanza  pubblica
          rilevanti ai fini delle analisi, delle  verifiche  e  delle
          valutazioni di cui al presente comma. 
              2. L'Ufficio predispone analisi  e  rapporti  anche  su
          richiesta  delle  commissioni  parlamentari  competenti  in
          materia di finanza pubblica. Il Presidente,  se  richiesto,
          svolge audizioni presso le commissioni parlamentari di  cui
          al primo periodo. 
              3. Qualora, nell'esercizio delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, l'Ufficio esprima  valutazioni  significativamente
          divergenti rispetto a quelle del Governo, su  richiesta  di
          almeno  un  terzo  dei  componenti   di   una   commissione
          parlamentare competente in  materia  di  finanza  pubblica,
          quest'ultimo illustra i  motivi  per  i  quali  ritiene  di
          confermare  le  proprie  valutazioni  ovvero   ritiene   di
          conformarle a quelle dell'Ufficio. 
              4. L'Ufficio opera sulla base di un  programma  annuale
          delle  attivita',  che  deve  in  ogni  caso  prevedere  lo
          svolgimento  delle  funzioni  attribuite   all'Ufficio   in
          coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,  presentato
          dal Presidente alle commissioni parlamentari competenti  in
          materia di  finanza  pubblica.  Le  analisi  e  i  rapporti
          prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  1
          sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente.  Il
          programma annuale delle attivita' nonche' le  analisi  e  i
          rapporti di cui al secondo periodo sono pubblicati nel sito
          internet istituzionale dell'Ufficio 
              5. Il Consiglio puo' istituire un Comitato  scientifico
          composto da persone di comprovata esperienza  e  competenza
          in  materia  di  economia  e  finanza  pubblica  a  livello
          nazionale, europeo o  internazionale,  con  il  compito  di
          fornire indicazioni metodologiche in  merito  all'attivita'
          dell'Ufficio. 
              6. Per l'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  1,
          l'Ufficio  corrisponde   con   tutte   le   amministrazioni
          pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli  enti
          partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi,  oltre
          alla comunicazione di dati e informazioni,  ogni  forma  di
          collaborazione ritenuta utile per l'adempimento  delle  sue
          funzioni istituzionali. 
              7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei
          propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti
          di cui al comma 6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso
          a tutte le banche di dati  in  materia  di  economia  o  di
          finanza pubblica da loro costituite o alimentate.  Ai  fini
          dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai  sensi
          del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Ufficio
          e' equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema
          statistico nazionale.».