Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) autorita' competente: la regione costiera nel cui territorio avviene l'immersione dei materiali di cui all'articolo 1 ovvero il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del nulla osta da parte degli enti di gestione delle aree marine protette o dell'ente parco, per le autorizzazioni relative ad immersioni deliberate in mare ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394; b) immersione deliberata in mare: deposizione di materiali di cui all'articolo 1 in aree ubicate ad una distanza dalla costa superiore a 3 (tre) miglia nautiche o oltre la batimetrica dei 200 (duecento) metri; c) immersione in ambiente conterminato: utilizzo di materiali di cui all'articolo 1 mediante deposizione in strutture di contenimento a diverso grado di permeabilita'; d) ripascimento: utilizzo di materiali di cui all'articolo 1 mediante apporto sulla spiaggia emersa e/o sommersa, prioritariamente in relazione a fenomeni di erosione della costa; e) escavo di fondali marini: dragaggio di sedimenti marini per il mantenimento, il miglioramento o il ripristino delle funzionalita' di bacini portuali, della riapertura di foci fluviali parzialmente o totalmente ostruite per la realizzazione di infrastrutture in ambito portuale o costiero o per il prelievo di sabbie a fini di ripascimento; f) spostamenti in ambito portuale: movimentazione dei sedimenti all'interno di strutture portuali per le attivita' di rimodellamento dei fondali al fine di garantire l'agibilita' degli ormeggi, la sicurezza delle operazioni di accosto ovvero per il ripristino della navigabilita', con modalita' che evitino una dispersione dei sedimenti al di fuori del sito di intervento; g) operazioni di ripristino degli arenili: tutte le attivita' che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicita' stagionale o comunque a seguito di mareggiate che hanno determinato l'accumulo di materiali in una determinata area e consistenti nel livellamento delle superfici, mediante lo spargimento e la ridistribuzione dei sedimenti accumulati in piu' punti dello stesso sito per il ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiali per quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro lineare di spiaggia.
Note all'art. 2: - I riferimenti alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono riportati nelle note alle premesse. - I riferimenti alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono riportati nelle note alle premesse.