Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) autorita' competente: la regione costiera nel  cui  territorio
avviene l'immersione dei materiali di cui all'articolo  1  ovvero  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
previa acquisizione del nulla osta da parte degli  enti  di  gestione
delle aree marine protette o dell'ente parco, per  le  autorizzazioni
relative ad immersioni deliberate in mare ricadenti in aree  protette
nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979,  e  6  dicembre
1991, n. 394; 
    b) immersione deliberata in mare: deposizione di materiali di cui
all'articolo 1 in aree ubicate ad una distanza dalla costa  superiore
a 3 (tre) miglia nautiche o oltre la batimetrica dei  200  (duecento)
metri; 
    c) immersione in ambiente conterminato: utilizzo di materiali  di
cui all'articolo 1 mediante deposizione in strutture di  contenimento
a diverso grado di permeabilita'; 
    d) ripascimento: utilizzo di  materiali  di  cui  all'articolo  1
mediante apporto sulla spiaggia emersa e/o sommersa, prioritariamente
in relazione a fenomeni di erosione della costa; 
    e) escavo di fondali marini: dragaggio di sedimenti marini per il
mantenimento, il miglioramento o il ripristino delle funzionalita' di
bacini portuali, della riapertura di  foci  fluviali  parzialmente  o
totalmente ostruite per la realizzazione di infrastrutture in  ambito
portuale  o  costiero  o  per  il  prelievo  di  sabbie  a  fini   di
ripascimento; 
    f) spostamenti in ambito portuale: movimentazione  dei  sedimenti
all'interno di strutture portuali per le attivita' di  rimodellamento
dei fondali al fine  di  garantire  l'agibilita'  degli  ormeggi,  la
sicurezza delle operazioni di accosto ovvero per il ripristino  della
navigabilita',  con  modalita'  che  evitino  una   dispersione   dei
sedimenti al di fuori del sito di intervento; 
    g) operazioni di ripristino degli arenili: tutte le attivita' che
si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicita'  stagionale
o comunque a seguito di mareggiate che hanno  determinato  l'accumulo
di materiali in una determinata area e consistenti  nel  livellamento
delle superfici, mediante lo spargimento  e  la  ridistribuzione  dei
sedimenti  accumulati  in  piu'  punti  dello  stesso  sito  per   il
ripristino  degli  arenili  che  comportano  la   movimentazione   di
materiali per quantitativi inferiori a  20  (venti)  metri  cubi  per
metro lineare di spiaggia. 
 
          Note all'art. 2: 
              - I riferimenti alla legge 31 dicembre  1982,  n.  979,
          sono riportati nelle note alle premesse. 
              - I riferimenti alla legge 6  dicembre  1991,  n.  394,
          sono riportati nelle note alle premesse.