Art. 8 Verifiche, vigilanza, e monitoraggio 1. Le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sono svolte dall'autorita' competente. La vigilanza sul regolare svolgimento delle attivita' viene espletata dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Restano in capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in conformita' al dettato dell'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni. 2. Le attivita' di monitoraggio di cui all'allegato, sono svolte con oneri a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione. Le relative risultanze devono essere illustrate in apposita relazione tecnica, che deve essere inviata all'autorita' competente secondo le modalita' definite nel provvedimento di autorizzazione.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 135, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: "Art. 135. (Competenza e giurisdizione) (Omissis). 2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); puo' altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero. (Omissis).".