Art. 8 
 
 
                Verifiche, vigilanza, e monitoraggio 
 
  1.  Le  verifiche  di  ottemperanza  alle  prescrizioni   contenute
nell'autorizzazione  sono  svolte   dall'autorita'   competente.   La
vigilanza sul regolare svolgimento delle  attivita'  viene  espletata
dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.  Restano  in
capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in
conformita' al  dettato  dell'articolo  135,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'accertamento e la repressione  di
eventuali violazioni. 
  2. Le attivita' di monitoraggio di cui  all'allegato,  sono  svolte
con oneri a carico  del  soggetto  titolare  dell'autorizzazione.  Le
relative risultanze devono essere illustrate  in  apposita  relazione
tecnica, che deve essere inviata all'autorita' competente secondo  le
modalita' definite nel provvedimento di autorizzazione. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  135,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art. 135. (Competenza e giurisdizione) 
              (Omissis). 
              2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112,  ai  fini  della  sorveglianza  e
          dell'accertamento degli illeciti in violazione delle  norme
          in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede
          il Comando carabinieri  tutela  ambiente  (C.C.T.A.);  puo'
          altresi' intervenire  il  Corpo  forestale  dello  Stato  e
          possono concorrere la Guardia di finanza e  la  Polizia  di
          Stato.  Il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,   Guardia
          costiera, provvede  alla  sorveglianza  e  all'accertamento
          delle violazioni di  cui  alla  parte  terza  del  presente
          decreto  quando  dalle  stesse  possano  derivare  danni  o
          situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero. 
              (Omissis).".