(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 10)
 
                               Art. 10 
 
                (Sezioni giurisdizionali di appello) 
 
 
  1. Sono organi di  giurisdizione  contabile  di  secondo  grado  le
sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede  in  Roma,  con
competenza   estesa   al   territorio   nazionale   e   la    sezione
giurisdizionale di appello per  la  Regione  siciliana,  con  sede  a
Palermo, con competenza estesa al territorio  regionale.  Le  sezioni
giurisdizionali  di  appello  decidono  con  l'intervento  di  cinque
magistrati compreso un presidente. ((Il collegio  e'  presieduto  dal
presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di  loro  assenza  o
impedimento, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.)) 
 
 
  2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della  Corte  dei  conti,
con proprio decreto, fissa i criteri  di  distribuzione  dei  giudizi
((tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello)), nel  rispetto
del principio di rotazione.