Art. 103 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)). 2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. 3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.