(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 103)
 
                              Art. 103 
 
           (Pubblicazione e comunicazione della sentenza) 
 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)). 
 
 
  2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella  segreteria
del giudice che l'ha pronunciata. 
 
 
  3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e  vi
appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto
contenente il testo integrale della sentenza,  ne  da'  notizia  alle
parti che si sono costituite. La comunicazione non e'  idonea  a  far
decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.