(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 107)
 
                              Art. 107 
 
          (Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso) 
 
 
  1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto  ai  sensi
dell'articolo 119, se con il  provvedimento  di  sospensione  non  e'
stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro  il
termine perentorio di tre mesi dalla ((conoscenza della))  cessazione
della causa  di  sospensione  o  dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma
1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la
fissazione d'udienza in prosecuzione. 
 
 
  2. Durante la sospensione non  possono  essere  compiuti  atti  del
procedimento. 
 
 
  3. E'  fatta  salva  l'autorizzazione  da  parte  del  giudice  del
compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari. 
 
 
  4. La sospensione del giudizio interrompe i  termini  in  corso,  i
quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata
nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione  udienza
di cui al comma 1.