(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 110)
 
                              Art. 110 
 
                  (Rinunzia agli atti del processo) 
 
 
  1. La rinunzia agli atti del processo puo' essere fatta dalle parti
in qualunque stato e grado della causa. 
 
 
  2. Il pubblico ministero  puo',  anche  mediante  dichiarazione  in
udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo. 
 
 
  3. La rinunzia produce i  suoi  effetti  solo  dopo  l'accettazione
fatta dalla controparte nelle debite forme. 
 
 
  4. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni. 
 
 
  5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte  dalle  parti  o  da
loro  procuratori  speciali,  verbalmente  all'udienza  o  con   atti
sottoscritti e notificati alle altre parti. 
 
 
  6. Il giudice, se  la  rinuncia  e  l'accettazione  sono  regolari,
dichiara l'estinzione del processo. 
 
 
  7. La declaratoria di estinzione  del  processo  non  da'  luogo  a
pronuncia sulle spese.