(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 113)
 
                              Art. 113 
 
                    (Procedimento di correzione) 
 
 
  1. Il procedimento di correzione ha  natura  amministrativa  e  non
costituisce giudizio autonomo. 
 
 
  2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa  correzione,
il giudice provvede con decreto. 
 
 
  3. Se la correzione e' chiesta da una delle parti, il giudice,  con
decreto  da  notificarsi,  insieme  con  il  ricorso  e  a  cura  del
richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure  alla
residenza  dichiarata  o  al  domicilio  eletto  nel  caso  di  parti
costituite  personalmente,  fissa  l'udienza  nella  quale  le  parti
debbono comparire davanti a lui. 
 
 
  4. Se la correzione di una sentenza e' chiesta dopo un  anno  dalla
pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle
altre parti personalmente. 
 
 
  5. Sull'istanza il giudice, all'esito  dell'udienza,  provvede  con
ordinanza, che e' annotata sull'originale del provvedimento.