(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 120)
 
                              Art. 120 
 
            (Procedimento del regolamento di competenza) 
 
 
  1. L'ordinanza che propone d'ufficio il regolamento  di  competenza
territoriale dispone  la  rimessione  del  fascicolo  d'ufficio  alla
segreteria  delle  sezioni  riunite  ed  e'  comunicata  alle   parti
costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella
segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti. 
 
 
  2. Il ricorso per regolamento di competenza concernente l'ordinanza
di sospensione del giudizio deve  essere  notificato,  a  cura  della
parte che lo propone, entro il termine perentorio  di  trenta  giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza che ha sospeso il processo. 
 
 
  3. La parte che propone l'istanza, nei venti giorni successivi alla
notificazione,  che  nel  caso  di  pluralita'   di   parti   decorre
dall'ultima notificazione, provvede al deposito del ricorso. 
 
 
  4. La segreteria della sezione giurisdizionale davanti  alla  quale
pende il  processo  sospeso  trasmette  il  relativo  fascicolo  alla
segreteria delle sezioni riunite. 
 
 
  5. Il presidente, con decreto da emanarsi entro  dieci  giorni  dal
deposito, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente
assegna alle parti un termine non inferiore a  venti  giorni  per  il
deposito di memorie e documenti. 
 
 
  6.  Il  decreto  di  fissazione  dell'udienza  di  discussione   e'
comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.