(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 122)
 
                              Art. 122 
 
                     (Riassunzione della causa) 
 
 
  1. La causa che ha dato origine  a  regolamento  di  competenza  e'
riassunta, a cura della parte  piu'  diligente,  innanzi  al  giudice
dichiarato  territorialmente   competente   ovvero,   nel   caso   di
regolamento  che  abbia  pronunciato  su  ordinanza  di   sospensione
necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine
perentorio  di  tre  mesi  dalla  comunicazione   dell'ordinanza   di
regolamento. 
 
 
  2. La mancata riassunzione  in  termini  comporta,  in  ogni  caso,
l'estinzione del processo.