(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 124)
 
                              Art. 124 
 
                     (Notificazione del ricorso) 
 
 
  1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale  di'
controllo e' proposto,  a  pena  di  inammissibilita',  entro  trenta
giorni  dalla  conoscenza  legale  della  delibera  impugnata  ed  e'
notificato, nelle forme della citazione in ogni caso  al  procuratore
generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi,  alla  sezione
del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonche': 
 
 
  a) nei giudizi sui piani di riequilibrio: 
 
 
  1) alla Commissione per la finanza e gli organi degli  enti  locali
presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento
conclusosi con la deliberazione  della  sezione  di  controllo  della
Corte dei conti oggetto del giudizio; 
 
 
  2) al prefetto territorialmente competente, nel caso in  cui  dalla
deliberazione  di  controllo  derivino  effetti  incidenti  su   atti
consequenziali di competenza delle prefetture; 
 
 
  b) nei giudizi  sui  rendiconti  consiliari,  ai  Presidenti  della
Giunta regionale e del Consiglio regionale; 
 
 
  c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati. 
 
 
  2. Gli altri  tipi  di  ricorso  sono  proponibili  finche'  l'atto
oggetto del giudizio produce effetti giuridici e  sussista  interesse
all'impugnativa.