(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 124)
 
                              Art. 124 
 
                     (Notificazione del ricorso) 
 
 
  1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale  di'
controllo e' proposto,  a  pena  di  inammissibilita',  entro  trenta
giorni  dalla  conoscenza  legale  della  delibera  impugnata  ed  e'
notificato, nelle forme della citazione in ogni caso  al  procuratore
generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi,  alla  sezione
del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonche': 
 
 
  a) nei giudizi sui piani di riequilibrio: 
 
 
  1) alla ((Commissione per  la  stabilita'  finanziaria  degli  enti
locali)) presso il Ministero dell'interno  che  sia  intervenuta  nel
procedimento  conclusosi  con  la  deliberazione  della  sezione   di
controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio; 
 
 
  ((2)   al   prefetto    ovvero    alla    autorita'    territoriale
istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione
di controllo derivino effetti incidenti  su  atti  consequenziali  di
spettanza delle prefetture o di altra autorita' istituzionale;)) 
 
 
  b) nei giudizi  sui  rendiconti  consiliari,  ai  Presidenti  della
Giunta regionale e del Consiglio regionale; 
 
 
  c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati. 
 
 
  2. Gli altri  tipi  di  ricorso  sono  proponibili  finche'  l'atto
oggetto del giudizio produce effetti giuridici e  sussista  interesse
all'impugnativa.