(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 132)
 
                              Art. 132 
 
                           (Procedimento) 
 
 
  1. Il decreto di cui  all'articolo  131,  comma  1,  stabilisce  il
termine  per  l'accettazione  della  determinazione  presidenziale  e
l'udienza  di  discussione  del  giudizio,  nel   caso   di   mancata
accettazione.((Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la
costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.)) 
 
 
  ((2. Il decreto e' notificato alle  parti,  a  cura  della  procura
regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione  di
accettazione deve essere sottoscritta, con firma  autenticata,  anche
in  forma  amministrativa,  e  deve  essere  depositata   presso   la
segreteria della sezione entro  il  termine  assegnato,  che  decorre
dalla data di legale conoscenza del decreto.)) 
 
 
  3. In caso di accettazione, il presidente dispone la  cancellazione
della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di  titolo
esecutivo, la precedente determinazione.  Copia  in  forma  esecutiva
dell'ordinanza e' trasmessa all'amministrazione  interessata  a  cura
del pubblico ministero. 
 
 
  4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o  sia
infruttuosamente decorso il termine  assegnato,  ovvero  in  caso  di
irreperibilita' della parte, il  giudizio  viene  discusso  nel  rito
ordinario all'udienza fissata. 
 
 
  5. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa, nel caso di  piu'
convenuti e di responsabilita' ripartita, se  l'accettazione  non  e'
data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei  confronti  dei  non
accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilita' solidale,  la
causa prosegue anche nei confronti degli  accettanti.  A  cura  della
segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.