(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 140)
 
                              Art. 140 
 
                        (Deposito del conto) 
 
 
  1. Il conto, munito dell'attestazione di  parifica,  e'  depositato
nella segreteria della sezione  giurisdizionale  competente,  che  lo
trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale
deposito la competente procura regionale acquisisce notizia  mediante
accesso all'apposito sistema  informativo  relativo  ai  conti  degli
agenti contabili . I conti giudiziali dei contabili di gestioni della
stessa specie possono essere riuniti in uno o piu' conti  riassuntivi
a cura dell'amministrazione interessata. 
 
 
  2. Il conto,  idoneo  per  forma  e  contenuto  a  rappresentare  i
risultati della gestione contabile propria dell'agente,  puo'  essere
compilato e depositato anche mediante modalita' telematiche. 
 
 
  3. Il deposito del conto costituisce l'agente  dell'amministrazione
in giudizio. 
 
 
  4. La segreteria  della  sezione  verifica  annualmente,  anche  su
segnalazione degli organi di controllo di  ciascuna  amministrazione,
il tempestivo deposito del conto e, nei  casi  di  mancato  deposito,
tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al  pubblico
ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto. 
 
 
  5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa  della
gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto,
salvo che la Corte stessa lo richieda. La  documentazione  e'  tenuta
presso  gli  uffici   dell'amministrazione   a   disposizione   delle
competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti  di  tempo
necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.