(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 142)
 
                              Art. 142 
 
                            (Opposizione) 
 
 
  1. ((Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi  4,
6 e 7,)) si puo' proporre opposizione  al  collegio  con  ricorso  da
depositarsi nella segreteria della sezione ((nel  termine  di  trenta
giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.)) 
 
 
  2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto. 
 
 
  3. Il presidente, entro dieci  giorni  dal  deposito  del  ricorso,
fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il
deposito di memorie e documenti. 
 
 
  4.  Tra  il  giorno  del  deposito  del  ricorso  e  l'udienza   di
discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni. 
 
 
  5. La segreteria della sezione comunica il  decreto  di  fissazione
dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, ((alle parti)).