(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 145)
 
                              Art. 145 
 
                      (Istruzione e relazione) 
 
 
  1.  Il  conto  depositato  presso  la  sezione  giurisdizionale  e'
tempestivamente assegnato, con  provvedimento  presidenziale,  ad  un
giudice designato previamente quale relatore. 
 
 
  2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio  decreto
stabilisce  all'inizio  di  ciascun  anno,  sulla  base  di   criteri
oggettivi e predeterminati, le priorita' cui  i  magistrati  relatori
dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti. 
 
 
  3. Il giudice relatore dopo  aver  accertato  la  parificazione  da
parte  dell'amministrazione,  procede  all'esame   del   conto,   dei
documenti ad esso allegati e degli altri atti ((...)) che possa avere
comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso
apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile,
se del caso volta alla correzione di eventuali errori  materiali  ((.
Puo' inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di
consulenti tecnici,  per  questi  ultimi  previa  autorizzazione  del
collegio da assumersi in Camera di consiglio.)) 
 
 
  4. La relazione sul conto conclude ((, allo stato degli  atti,))  o
per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e
risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di
cui il relatore lo ritenga debitore,  ovvero  per  la  rettifica  dei
resti da riprendersi nel conto successivo,  per  la  declaratoria  di
irregolarita'  della  gestione  contabile,  ovvero  per   gli   altri
provvedimenti interlocutori o definitivi  che  il  relatore  giudichi
opportuni.