(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 148)
 
                              Art. 148 
 
                      (Udienza di discussione) 
 
 
  1.   All'udienza   possono   comparire   l'agente    contabile    e
l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91. 
 
 
  ((2. L'agente contabile  puo'  chiedere  di  essere  ascoltato  dal
Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con
il patrocinio di  un  legale;  l'amministrazione  puo'  comparire  in
udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.)) 
 
 
  ((2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione  sul  conto
di cui al comma  4  dell'articolo  145  non  fa  parte  del  collegio
giudicante.)) 
 
 
  3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero  esprime  il  proprio
avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e
dell'erario, secondo le norme della presente  Parte,  nonche'  adotta
ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle
ragioni erariali. 
 
 
  4. Durante l'esame  giudiziale,  il  pubblico  ministero  non  puo'
disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a  riscontrare
la regolarita' del conto,  salvo  che  sussistano  gravi  ed  urgenti
motivi, di cui da'  pronta  e  motivata  comunicazione  alla  sezione
giurisdizionale. 
 
 
  5. Quando con la responsabilita' di colui  che  ha  reso  il  conto
giudiziale concorra la responsabilita' di altri funzionari non tenuti
a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di
responsabilita'. 
 
 
  6. Nel caso sussistano  speciali  circostanze,  si  puo'  procedere
contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.