Art. 148 (Udienza di discussione) 1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91. ((2. L'agente contabile puo' chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.)) ((2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.)) 3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonche' adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali. 4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non puo' disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarita' del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui da' pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale. 5. Quando con la responsabilita' di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilita' di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilita'. 6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si puo' procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.