(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 149)
 
                              Art. 149 
 
                             (Decisione) 
 
 
  1.  Quando  pronuncia  sentenza  parziale  od  altro  provvedimento
interlocutorio, il collegio puo' trattenere il  giudizio  sul  conto,
oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato  come
relatore, affinche' prosegua l'istruttoria. 
 
 
  2. Quando il collegio riconosce che i conti  furono  saldati  o  si
bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione,  pronuncia  il
discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della  cauzione
e la  cancellazione  delle  ipoteche.  Ove  non  si  sia  provveduto,
l'interessato ha facolta' di  richiedere  i  provvedimenti  del  caso
nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte. 
 
 
  3. Quando non pronuncia discarico, il collegio  liquida  il  debito
dell'agente e  dispone,  ove  occorra,  la  rettifica  dei  resti  da
riprendersi nel conto successivo ((, ovvero dichiara  l'irregolarita'
della gestione contabile)). 
 
 
  4. In ipotesi  di  ammanco  o  di  perdita  accertata  il  collegio
pronuncia condanna alla restituzione  delle  somme  mancanti  e  alla
alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque  prestata
anche da terzi, purche' citati o intervenuti in giudizio. 
 
 
  5. Quando l'alienazione non e' autorizzata  con  la  decisione  sul
conto il pubblico ministero promuove un giudizio  mediante  citazione
notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme  dei  giudizi
ad istanza di parte.