(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 154)
 
                              Art. 154 
 
                       (Deposito del ricorso) 
 
 
  1.  Il  ricorso  e'  depositato  nella  segreteria  della   sezione
giurisdizionale territorialmente competente insieme con  i  documenti
in esso indicati. 
 
 
  2. Il ricorso in materia di pensioni ((...)) puo' essere depositato
((anche)) mediante spedizione di plico raccomandato  alla  segreteria
della sezione. In questo caso, della data di spedizione  fa  fede  il
bollo  dell'ufficio  postale   mittente   e,   qualora   questo   sia
illeggibile, la ricevuta della raccomandata. 
 
 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)). 
 
 
  4. Il presidente procede, al momento del  deposito  del  ricorso  e
secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione  ad
uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.