Art. 154 (Deposito del ricorso) 1. Il ricorso e' depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati. 2. Il ricorso in materia di pensioni ((...)) puo' essere depositato ((anche)) mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)). 4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.