(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 155)
 
                              Art. 155 
 
        (Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso) 
 
 
  1. ((Il  giudice  monocratico))  fissa  ogni  semestre  il  proprio
calendario di udienze e, con proprio decreto,  fissa  la  trattazione
dei relativi giudizi. 
 
 
  2.  Le  parti  hanno  diritto  di  depositare  presso  la   sezione
giurisdizionale giudicante, personalmente o a  mezzo  di  procuratore
speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89. 
 
 
  3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del  ricorso,  fissa
l'udienza di discussione con decreto, ((con il quale dispone anche la
trasmissione    del     fascicolo     amministrativo     da     parte
dell'amministrazione. Il  decreto  di  fissazione  di  udienza  viene
notificato all'amministrazione a cura del ricorrente,  unitamente  al
ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni  dalla  data  di
comunicazione del decreto stesso.)) 
 
 
  4.  Tra  il  giorno  del  deposito  del  ricorso  e  l'udienza   di
discussione ((intercorrono non meno di centoventi giorni)). 
 
 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)). 
 
 
  ((5-bis. Il ricorrente deve altresi'  depositare  nella  segreteria
della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo  giorno
che precede la data di udienza.)) 
 
 
  6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella  dell'udienza
di  discussione  ((intercorre  un  termine  non  minore  di   novanta
giorni)). 
 
 
  7. Il termine di cui al comma 6 e' elevato a ((centoventi  giorni))
e quello di cui al comma 4 e' elevato a ((centocinquanta giorni)) nel
caso  in  cui  la  notificazione  prevista  dal  ((comma  3))   debba
effettuarsi all'estero. 
 
 
  8. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non  si
costituisce e il ((giudice)) rileva un  vizio  che  importi  nullita'
della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine
perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione  impedisce
ogni decadenza. 
 
 
  9. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non  si
costituisce neppure all'udienza fissata  a  norma  del  comma  8,  il
giudice provvede a norma dell'articolo 93. 
 
 
  10.  Se  l'ordine  di  rinnovazione  della  notificazione  non   e'
eseguito, il ((giudice)) ordina  la  cancellazione  della  causa  dal
ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.