(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 156)
 
                              Art. 156 
 
                    (Costituzione del convenuto) 
 
 
  1.  Il  convenuto  deve  costituirsi  almeno  dieci  giorni   prima
dell'udienza, dichiarando la  residenza  o  eleggendo  domicilio  nel
comune in cui ha sede  il  giudice  adito  ((,  ovvero  indicando  un
indirizzo di posta elettronica certificata secondo  le  modalita'  di
cui all'articolo 28, comma 2)). 
 
 
  2. La costituzione del convenuto si effettua mediante  deposito  in
((segreteria)) di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a
pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale. 
 
 
  3. Nella stessa memoria il convenuto deve  prendere  posizione,  in
maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i
fatti  affermati  ((dal  ricorrente))  a  fondamento  della  domanda,
proporre tutte le sue  difese  in  fatto  e  in  diritto  e  indicare
specificamente, a pena di decadenza,  i  mezzi  di  prova  dei  quali
intende  avvalersi  e  in   particolare   i   documenti,   che   deve
contestualmente depositare.