Art. 158 (Difesa delle pubbliche amministrazioni) 1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato. 2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile ((, nonche' quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile)).