(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 158)
 
                              Art. 158 
 
              (Difesa delle pubbliche amministrazioni) 
 
 
  1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare  in  giudizio  da  un
proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato. 
 
 
  2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in
grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di
procedura civile  ((,  nonche'  quella  dell'articolo  152-bis  delle
disposizioni di attuazione al codice di procedura civile)).