Art. 160 (Intervento) 1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso e' ammesso in ogni fase della causa. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)). 3. L'intervento si effettua con comparsa notificata ((alle altre parti)) e depositata in segreteria.