(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 160 bis)
 
                            Art. 160-bis 
 
  (( (Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice). )) 
 
 
  ((1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad
opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio. 
 
 
  2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che,  entro  cinque
giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso
introduttivo e l'atto di  costituzione  del  convenuto,  osservati  i
termini di cui ai commi 4,  6  e  7  dell'articolo  155.  Il  termine
massimo entro il quale deve tenersi la nuova  udienza  decorre  dalla
pronuncia del provvedimento di fissazione. 
 
 
  3. Il terzo chiamato deve costituirsi  non  meno  di  dieci  giorni
prima dell'udienza fissata, depositando la propria  memoria  a  norma
dell'articolo 156. 
 
 
  4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede  la
segreteria del giudice.))