(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 161)
 
                              Art. 161 
 
               ((Istanza di provvedimenti cautelari)) 
 
 
  1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il  ricorrente,  allegando
un  pregiudizio  grave  e  irreparabile   derivante   dall'esecuzione
dell'atto impugnato durante il tempo necessario  a  giungere  ad  una
decisione, puo' chiederne la sospensione. 
 
 
  ((2. Il giudice fissa la data dell'udienza in Camera  di  consiglio
per la discussione dell'istanza  cautelare,  con  decreto  che  viene
comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica
alle parti il decreto, unitamente al  ricorso,  almeno  dieci  giorni
prima della data fissata per la Camera di consiglio; le parti possono
depositare in segreteria memorie e documenti  sino  a  cinque  giorni
prima della data di udienza)). 
 
 
  3.  Nell'udienza,  il  giudice,  sentite  le  parti,  omessa   ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che
ritiene piu' opportuno agli  atti  di  istruzione  indispensabili  in
relazione ai presupposti e ai fini  del  provvedimento  richiesto,  e
provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all'accoglimento
o al rigetto della domanda. 
 
 
  4. La domanda di revoca  o  modificazione  delle  misure  cautelari
concesse e la riproposizione della domanda  cautelare  respinta  sono
ammissibili solo se motivate  con  riferimento  a  nuove  ragioni  di
diritto o a fatti sopravvenuti.