(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 162)
 
                              Art. 162 
 
                              (Reclamo) 
 
 
  1. Contro l'ordinanza con la quale e' stata concessa  o  negata  la
sospensione dell'atto e' ammesso reclamo da proporsi con  ricorso  al
collegio, da depositarsi nel termine perentorio  di  quindici  giorni
dalla  pronuncia  in  udienza  ovvero  dalla  comunicazione  o  dalla
notificazione, se anteriore. 
 
 
  2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa  l'udienza
di discussione  con  decreto  comunicato  alle  parti  a  cura  della
segreteria. 
 
 
  3.  Le  circostanze  e  i  motivi  sopravvenuti  al  momento  della
proposizione del reclamo debbono essere proposti,  nel  rispetto  del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio
puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 
 
 
  4. Non e' consentita la rimessione al primo giudice. 
 
 
  5. Il collegio, convocate le  parti,  pronuncia,  non  oltre  venti
giorni dal deposito del ricorso, ordinanza  non  impugnabile  con  la
quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.