Art. 162 (Reclamo) 1. Contro l'ordinanza con la quale e' stata concessa o negata la sospensione dell'atto e' ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. 2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria. 3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 4. Non e' consentita la rimessione al primo giudice. 5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.