(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 162)
 
                              Art. 162 
 
                              (Reclamo) 
 
 
  1. Contro l'ordinanza con la quale e' stata concessa  o  negata  la
sospensione dell'atto e' ammesso reclamo da proporsi con  ricorso  al
collegio, da depositarsi ((nel termine perentorio di quindici  giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria)) o  dalla
notificazione, se anteriore. 
 
 
  2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa  l'udienza
((camerale)) di discussione con decreto comunicato alle parti a  cura
della segreteria  ((unitamente  al  ricorso  per  reclamo.  Le  parti
possono  presentare  memorie  e  documenti  fino  al  quinto   giorno
precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il  magistrato
che ha emesso il provvedimento reclamato non fa  parte  del  collegio
che decide sul ricorso)). 
 
 
  3.  Le  circostanze  e  i  motivi  sopravvenuti  al  momento  della
proposizione del reclamo debbono essere proposti,  nel  rispetto  del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio
puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 
 
 
  4. Non e' consentita la rimessione al primo giudice. 
 
 
  5. Il collegio, convocate le  parti,  pronuncia,  non  oltre  venti
giorni dal deposito del ricorso, ordinanza  non  impugnabile  con  la
quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.