(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 167)
 
                              Art. 167 
 
                     (Pronuncia della sentenza) 
 
 
  1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale  e  udite
le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui  definisce  il
giudizio, dando lettura del dispositivo  e  della  esposizione  delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare
complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo  un
termine, non superiore a  sessanta  giorni,  per  il  deposito  della
sentenza. 
 
 
  2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta  delle  parti,
concede alle stesse un termine non superiore a dieci  giorni  per  il
deposito  di  note  difensive,   rinviando   la   causa   all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per  la
discussione e la pronuncia della sentenza. 
 
 
  3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna  al  pagamento
di somme di denaro per crediti pensionistici,  determina,  oltre  gli
interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente  subito
dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo  credito  secondo
le  vigenti  disposizioni,  condannando  al  pagamento  della   somma
relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. 
 
 
  4. Nel caso in  cui  ravvisi  la  manifesta  fondatezza  ovvero  la
manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',   improcedibilita'   o
infondatezza del ricorso, il giudice decide  con  sentenza  in  forma
semplificata. La motivazione della sentenza  puo'  consistere  in  un
sintetico riferimento  al  punto  di  fatto  o  di  diritto  ritenuto
risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.  In  ogni
caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio. 
 
 
  5. La decisione in forma  semplificata  e'  assunta,  nel  rispetto
della completezza del  contraddittorio,  nella  camera  di  consiglio
fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ovvero fissata  ai  sensi
dell'articolo 155, comma 3. 
 
 
  6. La decisione in forma semplificata  e'  soggetta  alle  medesime
forme di impugnazione previste per le sentenze.