(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 17)
 
                               Art. 17 
 
 
              (Decisione su questioni di giurisdizione) 
 
 
  1. Il giudice contabile, quando declina la  propria  giurisdizione,
indica, se esistente, il giudice che ne e' fornito. 
 
 
  2. Quando la giurisdizione e' declinata dal  giudice  contabile  in
favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e
le decadenze intervenute, ((sono fatti salvi gli effetti  processuali
e sostanziali della domanda se la medesima e' riproposta)) innanzi al
giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione ((entro
il termine perentorio di tre mesi dal passaggio  in  giudicato  della
sentenza)). 
 
 
  3. Quando il giudizio  e'  tempestivamente  riproposto  davanti  al
giudice contabile, quest'ultimo, alla prima udienza,  puo'  sollevare
anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione. 
 
 
  4. Se in una controversia introdotta davanti ad  altro  giudice  le
sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di
giurisdizione,  attribuiscono  quest'ultima  al  giudice   contabile,
((...)) se il giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha  interesse
nel termine di tre mesi dalla  pubblicazione  della  decisione  delle
sezioni unite ((e  ferme  restando  le  preclusioni  e  le  decadenze
intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali  e  processuali
che la domanda avrebbe prodotto se  proposta  fin  dall'instaurazione
del primo giudizio)). 
 
 
  5.  Nei  giudizi  riproposti,  il  giudice,   con   riguardo   alle
preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione  in
termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. 
 
 
  6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile,  le  prove
raccolte nel processo  davanti  al  giudice  privo  di  giurisdizione
possono essere valutate come argomenti di prova. 
 
 
  7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo
la  pubblicazione  del  provvedimento  che  dichiara  il  difetto  di
giurisdizione del giudice che le ha emanate. ((Nel caso di difetto di
giurisdizione  del  giudice  contabile,  per  la   dichiarazione   di
inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata
si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo  78.))  Le
parti possono riproporre le domande cautelari al  giudice  munito  di
giurisdizione. 
 
 
  8.  ((Nei  giudizi  di  responsabilita'  amministrativa  per  danno
all'erario,))  quando  la  giurisdizione  e'  declinata  dal  giudice
contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di  cassazione,
investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di
giurisdizione del giudice  contabile,  l'amministrazione  danneggiata
ripropone la causa dinanzi al giudice che e' munito di  giurisdizione
((entro tre mesi dal passaggio in giudicato della  pronuncia)).  ((In
tal caso, ferme restando le preclusioni e le  decadenze  intervenute,
sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda
avrebbe  prodotto  se  proposta  fin  dall'instaurazione  del   primo
giudizio.)) Nel giudizio riproposto  davanti  al  giudice  munito  di
giurisdizione, le prove raccolte  nel  processo  davanti  al  giudice
privo di giurisdizione possono  essere  valutate  come  argomenti  di
prova. 
 
 
  ((8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su  una  pretesa  per
danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata in favore  del
giudice contabile, i soggetti indicati  dall'articolo  52,  comma  1,
trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque  entro  un
mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale  della  Corte  dei
conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6.)) 
 
 
  ((8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero
notifica l'invito a dedurre di cui all'articolo 67 entro tre mesi dal
passaggio  in  giudicato  della  pronuncia  e   ferme   restando   le
preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli
effetti sostanziali e processuali della domanda.))