(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 170)
 
                              Art. 170 
 
                 (Appello in materia pensionistica) 
 
 
  1. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito  per
i soli motivi di diritto. Costituiscono  questioni  di  fatto  quelle
relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da  causa  di
servizio  o  di  guerra  e  quelle   relative   alla   classifica   o
all'aggravamento di infermita' o lesioni. 
 
 
  2. Negli appelli e nelle comparse di risposta e' fatta elezione  di
domicilio nel comune dove ha sede  la  sezione  d'appello  adita;  in
mancanza, si presume eletto  domicilio  presso  la  segreteria  della
sezione d'appello adita. 
 
 
  3. Il giudizio e' disciplinato dai Capi I e II della Parte  VI  del
presente codice. 
 
 
  4. Il giudice d'appello, quando annulla ((la sentenza  del  giudice
monocratico delle pensioni)) per omessa o apparente motivazione su un
punto dirimente della controversia costituente  questione  di  fatto,
rimette gli atti al primo giudice per il giudizio  sul  merito  e  la
pronuncia sulle spese del grado d'appello.