(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 174)
 
                              Art. 174 
 
                   (Comunicazioni e notificazioni) 
 
 
  1. Il ricorso, unitamente al decreto  di  fissazione  dell'udienza,
deve essere notificato all'amministrazione,  o  all'ente  impositore,
che ha adottato l'atto impugnato ((e alla procura regionale)), a cura
del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione  del  decreto.
((Il ricorrente  deve  altresi'  depositare  nella  segreteria  della
sezione le relazioni di notificazione  entro  il  decimo  giorno  che
precede la data di udienza.)) 
 
 
  2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella  dell'udienza
di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni. 
 
 
  3. Il termine di cui al comma 2 e'  elevato  a  quaranta  giorni  e
quello di cui all'articolo 173, comma 3, e'  elevato  a  ((centoventi
giorni)) nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1  debba
effettuarsi all'estero. 
 
 
  4. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non  si
costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullita'  della
notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza
e  un  termine  perentorio  per  rinnovare   la   notificazione.   La
rinnovazione impedisce ogni decadenza. 
 
 
  5. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non  si
costituisce neppure all'udienza fissata  a  norma  del  comma  4,  il
giudice provvede a norma dell'articolo 93. 
 
 
  6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito,
il collegio ordina la  cancellazione  della  causa  dal  ruolo  e  il
processo si estingue a norma dell'articolo 111.