(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 175)
 
                              Art. 175 
 
                 (Intervento del pubblico ministero) 
 
 
  1. Nei giudizi di cui all'articolo 172,  lettera  a),  il  pubblico
ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le
sue conclusioni e le deposita nella segreteria della  sezione  trenta
giorni prima dell'udienza fissata. 
 
 
  2. Le parti sono avvertite di tale deposito a cura della segreteria
mediante  comunicazione  al  domicilio  eletto   e   possono,   nella
segreteria stessa, prendere visione degli atti depositati e ritirarne
copia. 
 
 
  3. Nei giudizi di cui all'articolo  172,  lettera  b)  il  pubblico
ministero  conclude  unicamente  all'udienza;  nei  giudizi  di   cui
all'articolo 172, lettera c), quando lo Stato non abbia interesse  in
tali giudizi, il pubblico ministero conclude  solamente  all'udienza;
in caso diverso, il pubblico ministero formula le sue  conclusioni  e
le deposita in segreteria nei trenta giorni  antecedenti  all'udienza
fissata.