Art. 175 (Intervento del pubblico ministero) 1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, ((...)) il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione ((venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione)). 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)). 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).