(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 175)
 
                              Art. 175 
 
                 (Intervento del pubblico ministero) 
 
 
  1. Nei  giudizi  di  cui  all'articolo  172,  ((...))  il  pubblico
ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le
sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione  ((venti
giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal
presidente della sezione)). 
 
 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)). 
 
 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).